Quali sono le patologie esenti da revisione visite di accertamento?

Riuscire a raccapezzarsi tra le molti leggi e procedure legate all’invalidità civile non è molto semplice. Le variabili infatti sono molte e i cambiamenti sono all’ordine del giorno, in particolare per quanto riguarda le visite di revisione dell’invalidità. Normalmente gli invadili civili, infatti, sono chiamati a delle visite per accertare la stabilità, il peggioramento o il miglioramento della loro condizione. Recentemente, però, alcune leggi hanno previsto che alcune patologie particolari non hanno necessità di sottoporsi alla revisione delle visite di accertamento. Queste patologie esenti sono una novità importante, che si applica soprattutto ai soggetti che hanno una disabilità permanente e stabilizzata e che siano titolari dell’indennità di accompagnamento. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cosa sono le revisione delle visite di accertamento? 

Per chi non fosse familiare con il mondo dell’invalidità civile, le visite di revisione sono degli incontri periodici che servono ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari per continuare a fruire dei benefici concessi. In sede di visita, infatti, si valuta il paziente stabilendo la percentuale di invalidità che lo affligge, criterio in base a cui può accedere alla pensione di accompagnamento e/o alla Legge 104. Dopo l’ultima riforma, è direttamente l’INPS a convocare il cittadino e a effettuare la revisione, durante la quale la commissione sarà chiamata ad esprimersi sulla permanenza, diminuzione o aggravamento dell’invalidità già accertata in precedenza. Secondo la nuova normativa (art. 25, Legge 114/14) sono state stabile 12 categorie di invalidi civili che non devono sottoporsi a questa visita di revisione, e che possono mantenere i diritti acquisiti.

Ecco le patologie esenti dall’obbligo di revisione

Il testo della legge specifica che: “I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap.” L’esenzione, quindi, vale per chi rientra nelle categorie indicate dalla legge, a patto che abbia già accesso all’indennità di accompagnamento. In caso di convocazione, dovrà fornire alla commissione la documentazione sanitaria richiesta, facendo presente  in quel momento il diritto all’esonero.

Le patologie che permettono all’invalido usufruire dell’esenzione sono:

  • Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia;
  • Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica;
  • Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile;
  • Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide;
  • Menomazioni dell’apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali;
  • Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologia e/o chirurgica;
  • Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati;
  • Sindromi e patologie neurologiche di origine centrale o periferica;
  • Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o d’apparato;
  • Patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione;
  • Deficit totale della visione;
  • Deficit totale dell’udito, congenito o insorto nella prima infanzia.